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Il Quadro Europeo delle Qualifiche, su www.orientamento.it

Il Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework EQF)

Nel settembre 2006 La Commissione Europea ha proposto al Parlamento e al Consiglio l’adozione di una direttiva relativa a un Quadro Europeo delle Qualifiche (d’ora in poi indicato con la sigla EQF dall'inglese European Qualification Framework EQF). La direttiva dovrebbe essere approvata nel 2007.

Il EQF è un sistema, strutturato in 8 livelli, per rendere confrontabili le qualifiche dei cittadini dei diversi Paesi EU. Per qualifica si intende qui il risultato di un percorso di formazione validato da una autorità competente (punto 6.a. della Proposta di direttiva) sia nell’ambito dell’istruzione che della formazione (Proposta di direttiva, p.11). Ad esempio l’attestato di estetista è un documento che certifica il possesso di una serie di conoscenze e capacità acquisite nei 3 anni di studio presso una agenzia formativa e la qualifica corrispondente è ‘estetista’. E ugualmente è considerato qui una qualifica il diploma di stato conseguito al termine dei 5 anni di scuola superiore. Per ogni qualifica esistente in ogni Paese EU (per qualifica si intende perciò d’ora in poi anche titoli di studio) può essere identificato il corrispondente livello del EQF, e perciò è possibile dire che due diverse qualifiche in diversi Paesi Europei appartengono allo stesso livello.

Il EQF non si applica a tutte le qualifiche esistenti. In particolare esiste un sistema specifico per le professioni regolamentate (vedi direttiva 2005/36 vedi una descrizione) e un sistema specifico per i corsi postsecondari (European Qualifications Framework for Higher Education, simile ma non esattamente corrispondente al EQF). Il EQF dovrebbe applicarsi a professioni non riconosciute e a corsi e titoli di studio non universitari, vale a dire a qualifiche A. dell’istruzione primaria e secondaria per professioni non riconosciute e B. della formazione professionale per professioni non riconosciute.

Come è noto esistono varie filosofie su cui basare la comparabilità delle qualifiche, dei titoli e dei corsi di studio. Ad esempio è possibile A. considerare equivalenti qualifiche e titoli di studio con lo stesso nome, oppure B. considerare equivalenti qualifiche e corsi di studio che hanno la stessa durata, oppure ancora C. esaminare in dettaglio il contenuto di ciascun corso in ogni Paese e evidenziare elementi comuni e differenze, oppure ancora D. considerare equivalenti qualifiche, corsi o titoli di studio che richiedono lo stesso impegno misurato in termini di ore di studio, come ad esempio l’ European Credit Transfer and Accumulation System utilizzato per la formazione universitaria; sono possibili anche altri sistemi e sistemi misti. Inizialmente per la formazione professionale l’Unione Europea aveva adottato l’approccio C. (Decisione del Consiglio 85/368/EEC), e in particolare sono state confrontate 219 qualifiche appartenenti a 19 settori, ma questo sistema si è rivelato estremamente gravoso e poco preciso perché i contenuti delle qualifiche cambiano nel tempo.

Il EQF adotta un sistema basato sui risultati dell’apprendimento (‘learning outcomes’) vale a dire quello che uno studente ha imparato, ha capito, ed è capace di fare alla fine di un percorso di formazione (‘what a learner knows, understands and is able to do on completion of a learning process’, punto 6.f. della Proposta di direttiva). I risultati dell’apprendimento sono definiti in termini di conoscenze, capacità tecniche e capacità trasversali (‘knowledge, skills and competence’, 6.f.). Le capacità trasversali considerate sono solamente responsabilità e autonomia.

Il QEQ descrive i risultati dell’apprendimento in 8 livelli di complessità crescente.


A nostro avviso il sistema ha alcuni punti deboli:

  • 1. La competenza viene definita come: la capacità provata di utilizzare conoscenze, capacità tecniche e capacità personali, sociali o metodologiche, in situazione di studio o lavoro e nel proprio sviluppo professionale e personale. Nel EQF la competenza è descritta in termini di responsabilità e autonomia (‘‘competence’ means the proven ability to use knowledge, skills and personal, social and/or methodological abilities, in work or study situations and in professional and/or personal development. In the European Qualifications Framework, competence is described in terms of responsibility and autonomy.’, punto 6.i della Proposta di direttiva). La definizione di competenza ha una serie di limiti logici. In particolare: A. fa confusione fra il termine ‘competenza’ sostantivo non numerabile, che significa ‘capacità di svolgere una buona prestazione lavorativa’ e che è utilizzato all’inizio della definizione e ‘competenza’ sostantivo numerabile che invece è ‘ogni caratteristica personale che (di solito combinata ad altre) permette la buona prestazione lavorativa’, significato utilizzato nella parte finale della definizione. B. Le capacità tecniche (skills) già includono le conoscenze, perché senza conoscenze (tecniche) non si hanno capacità tecniche, perciò ha poco senso richiamarle due volte. C. Le competenze utilizzate sono solo due, pertanto era più chiaro chiamarle per nome invece che utilizzare il termine competenza.
  • 2. Nell’istruzione secondaria (e in parte purtroppo anche nella formazione professionale) italiane la formazione è sui contenuti e non sulle capacità tecniche. Nella gran parte dei Paesi europei (Italia compresa) non esiste una formazione sistematica (spesso non esiste alcuna formazione) alle competenze trasversali, che dipendono da caratteristiche individuali (senso di autoefficacia, etc.) e pertanto risultano ‘date’ per ogni persona. Pertanto le capacità tecniche sono solo debolmente correlabili ai percorsi di studio mentre le capacità trasversali al momento non lo sono in alcun modo.
  • 3. Non è chiaro se per collocare una qualifica in un determinato livello sia necessaria la presenza di tutti e tre gli indicatori (cioè conoscenze, capacità tecniche e capacità trasversali). In questo caso conoscenze, capacità tecniche e capacità trasversali non necessariamente sono combinate le une con le altre sempre allo stesso modo. Ad esempio una determinata qualifica può richiedere un livello di conoscenze in un determinato settore professionale di livello 5, capacità tecniche solo di livello 2 e capacità trasversali (autonomia) di livello 4, oppure una persona con una determinata qualifica che corrisponde a un determinato livello del EQF può in realtà avere livelli conoscenze, capacità tecniche e capacità trasversali appartenenti a livelli diversi. Per questo motivo non è possibile definire in maniera univoca i livelli dell’apprendimento utilizzando gli indicatori proposti. Al contrario avrebbe dovuto essere possibile, per ogni qualifica, combinare in maniera diversa (e appropriata) i diversi livelli di conoscenze, capacità tecniche e capacità trasversali.

 

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Note: Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore © Leonardo Evangelista (http://www.leonardoevangelista.it/). Collocato su internet il 26 dicembre 2006. Ultima modifica 21 gennaio 2007. L’articolo rispecchia le opinioni dell’autore al momento dell’ultima modifica. Può essere riprodotto (stampa dal sito per uso personale) citando la fonte.
 
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