Il Quadro Europeo delle Qualifiche (European
Qualification Framework EQF)
Nel settembre 2006 La Commissione Europea ha proposto al
Parlamento e al Consiglio l’adozione di una direttiva relativa a un
Quadro Europeo delle Qualifiche (d’ora in poi indicato con la sigla
EQF dall'inglese European Qualification Framework EQF). La direttiva
dovrebbe essere approvata nel 2007.
Il EQF è un sistema, strutturato in 8 livelli, per rendere
confrontabili le qualifiche dei cittadini dei diversi Paesi EU. Per
qualifica si intende qui il risultato di un percorso di formazione
validato da una autorità competente (punto 6.a. della Proposta di
direttiva) sia nell’ambito dell’istruzione che della formazione
(Proposta di direttiva, p.11). Ad esempio l’attestato di estetista è
un documento che certifica il possesso di una serie di conoscenze e
capacità acquisite nei 3 anni di studio presso una agenzia formativa
e la qualifica corrispondente è ‘estetista’. E ugualmente è
considerato qui una qualifica il diploma di stato conseguito al
termine dei 5 anni di scuola superiore. Per ogni qualifica esistente
in ogni Paese EU (per qualifica si intende perciò d’ora in poi anche
titoli di studio) può essere identificato il corrispondente livello
del EQF, e perciò è possibile dire che due diverse qualifiche in
diversi Paesi Europei appartengono allo stesso livello.
Il EQF non si applica a tutte le qualifiche esistenti. In
particolare esiste un sistema specifico per le professioni
regolamentate (vedi direttiva 2005/36 vedi una descrizione) e un sistema specifico per i corsi
postsecondari (European Qualifications Framework for Higher
Education, simile ma non esattamente corrispondente al EQF). Il EQF
dovrebbe applicarsi a professioni non riconosciute e a corsi e
titoli di studio non universitari, vale a dire a qualifiche A.
dell’istruzione primaria e secondaria per professioni non
riconosciute e B. della formazione professionale per professioni non
riconosciute.
Come è noto esistono varie filosofie su cui basare la
comparabilità delle qualifiche, dei titoli e dei corsi di studio. Ad
esempio è possibile A. considerare equivalenti qualifiche e titoli
di studio con lo stesso nome, oppure B. considerare equivalenti
qualifiche e corsi di studio che hanno la stessa durata, oppure
ancora C. esaminare in dettaglio il contenuto di ciascun corso in
ogni Paese e evidenziare elementi comuni e differenze, oppure ancora
D. considerare equivalenti qualifiche, corsi o titoli di studio che
richiedono lo stesso impegno misurato in termini di ore di studio,
come ad esempio l’ European Credit Transfer and Accumulation System
utilizzato per la formazione universitaria; sono possibili anche
altri sistemi e sistemi misti. Inizialmente per la formazione
professionale l’Unione Europea aveva adottato l’approccio C.
(Decisione del Consiglio 85/368/EEC), e in particolare sono state
confrontate 219 qualifiche appartenenti a 19 settori, ma questo
sistema si è rivelato estremamente gravoso e poco preciso perché i
contenuti delle qualifiche cambiano nel tempo.
Il EQF adotta un sistema basato sui risultati dell’apprendimento
(‘learning outcomes’) vale a dire quello che uno studente ha
imparato, ha capito, ed è capace di fare alla fine di un percorso di
formazione (‘what a learner knows, understands and is able to do on
completion of a learning process’, punto 6.f. della Proposta di
direttiva). I risultati dell’apprendimento sono definiti in termini
di conoscenze, capacità tecniche e capacità trasversali (‘knowledge,
skills and competence’, 6.f.). Le capacità trasversali considerate
sono solamente responsabilità e autonomia.
Il QEQ descrive i risultati dell’apprendimento in 8 livelli di
complessità crescente.

A nostro avviso il sistema ha alcuni punti deboli:
- 1. La competenza viene definita come: la capacità provata di
utilizzare conoscenze, capacità tecniche e capacità personali,
sociali o metodologiche, in situazione di studio o lavoro e nel
proprio sviluppo professionale e personale. Nel EQF la competenza
è descritta in termini di responsabilità e autonomia
(‘‘competence’ means the proven ability to use knowledge, skills
and personal, social and/or methodological abilities, in work or
study situations and in professional and/or personal development.
In the European Qualifications Framework, competence is described
in terms of responsibility and autonomy.’, punto 6.i della
Proposta di direttiva). La definizione di competenza ha una serie
di limiti logici. In particolare: A. fa confusione fra il termine
‘competenza’ sostantivo non numerabile, che significa ‘capacità di
svolgere una buona prestazione lavorativa’ e che è utilizzato
all’inizio della definizione e ‘competenza’ sostantivo numerabile
che invece è ‘ogni caratteristica personale che (di solito
combinata ad altre) permette la buona prestazione lavorativa’,
significato utilizzato nella parte finale della definizione. B. Le
capacità tecniche (skills) già includono le conoscenze, perché
senza conoscenze (tecniche) non si hanno capacità tecniche, perciò
ha poco senso richiamarle due volte. C. Le competenze utilizzate
sono solo due, pertanto era più chiaro chiamarle per nome invece
che utilizzare il termine competenza.
- 2. Nell’istruzione secondaria (e in parte purtroppo anche
nella formazione professionale) italiane la formazione è sui
contenuti e non sulle capacità tecniche. Nella gran parte dei
Paesi europei (Italia compresa) non esiste una formazione
sistematica (spesso non esiste alcuna formazione) alle competenze
trasversali, che dipendono da caratteristiche individuali (senso
di autoefficacia, etc.) e pertanto risultano ‘date’ per ogni
persona. Pertanto le capacità tecniche sono solo debolmente
correlabili ai percorsi di studio mentre le capacità trasversali
al momento non lo sono in alcun modo.
- 3. Non è chiaro se per collocare una qualifica in un
determinato livello sia necessaria la presenza di tutti e tre gli
indicatori (cioè conoscenze, capacità tecniche e capacità
trasversali). In questo caso conoscenze, capacità tecniche e
capacità trasversali non necessariamente sono combinate le une con
le altre sempre allo stesso modo. Ad esempio una determinata
qualifica può richiedere un livello di conoscenze in un
determinato settore professionale di livello 5, capacità tecniche
solo di livello 2 e capacità trasversali (autonomia) di livello 4,
oppure una persona con una determinata qualifica che corrisponde a
un determinato livello del EQF può in realtà avere livelli
conoscenze, capacità tecniche e capacità trasversali appartenenti
a livelli diversi. Per questo motivo non è possibile definire in
maniera univoca i livelli dell’apprendimento utilizzando gli
indicatori proposti. Al contrario avrebbe dovuto essere possibile,
per ogni qualifica, combinare in maniera diversa (e appropriata) i
diversi livelli di conoscenze, capacità tecniche e capacità
trasversali.
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