Communication » 1A Interacting

VLepre - Webquest. Answers
by VLepre - (2010-03-22)
Up to  Cittadinanza. Webquest. InnovadidatticaUp to task document list

Risposte alle domande del Webquest (Lepre)

1. Nella Costituzione Italiana, si sancisce il diritto di riunione tra cittadini in generale:

“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.”

Costituzione della Repubblica Italiana

 Parte I: Diritti e Doveri dei cittadini

 Titolo I: Rapporti Civili, Art. 17

Si ricordi che la Costituzione Italiana è entrata in vigore nel 1° gennaio 1948.

 

Nello specifico, il diritto di assemblea degli studenti è stato introdotto nel DPR del 31 Maggio 1974, n. 416. Esso afferma:

Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola …”

DPR 31 Maggio 1974, n.416

 in GU 13 Settembre 1974, n. 239

Istituzione e riordinamento degli organi collegiali

 della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

Titolo II – Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Art. 42 – Assemblee Studentesche

 

Nel Decreto Legislativo del 16 Aprile 1994, n. 297 (il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) questa frase è riportata nella Parte I (norme generali), Titolo I (organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori), Capo I (organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori), Sezione II (assemblee degli studenti e dei genitori) Articolo 12 (diritto di assemblea).

Inoltre questo concetto è ribadito nel DPR del 24 Giugno 1998, N.249, il regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Questa afferma:

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

DPR 24 Giugno 1998, n. 249

In GU 29 luglio 1998, n. 175

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

 Art. 2 – Diritti, comma 9

 

Inoltre nella Premessa ai Regolamenti dell’ISIS Malignani si afferma che gli studenti hanno il “Diritto di riunione in assemblea”

 

2. Tale diritto è sancito nel DPR del 24 Giugno 1998, N.249, ovvero il regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. In esso si afferma:

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. …”

DPR 24 Giugno 1998, n. 249

In GU 29 luglio 1998, n. 175

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 2 – Diritti, commi 3, 4

 

Lo stesso testo è riportato anche nel Regolamento di disciplina dell’ISIS Malignani, al titolo 1 (diritti degli studenti) comma 6.

Nella Premessa ai regolamenti dell’ISIS Malignani si riprendono i principi dello Statuto degli studenti, affermando che gli studenti hanno:

- Diritto all’informazione sulle decisioni e le regole scolastiche

- Diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola

- Diritto alla libertà di apprendimento, anche tramite la scelta di attività curriculari integrative e di attività aggiuntive

3. In generale, a proposito delle riunioni in un luogo pubblico, la Costituzione Italiana afferma:

“… Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”

Costituzione della Repubblica Italiana

 Parte I: Diritti e Doveri dei cittadini

 Titolo I: Rapporti Civili, Art. 17

 

Il DPR16 Aprile 1974, n.416 afferma a riguardo:

“3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.”

DPR 31 Maggio 1974, n.416

 in GU 13 Settembre 1974, n. 239

Istituzione e riordinamento degli organi collegiali

 della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

Titolo II – Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Art. 44 – Funzionamento delle Assemblee Studentesche, Comma 3

 

Essendo stato tale regolamento integrato nel d.l. 31 Maggio 1994, n. 297, il Testo Unico delle disposizioni legislative in maniera di istruzione, questo principio si può riscontrare anche nel più recente decreto. Esso si trova nella Parte I (norme generali), Titolo I (organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori), Capo I (organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori), Sezione II (assemblee degli studenti e dei genitori) Articolo 14, comma 3.

 

Anche il Regolamento di disciplina dell’ISIS Malignani esprime la stessa modalità:

“L'assemblea di istituto viene richiesta al Dirigente Scolastico …”

Regolamento di Disciplina

Titolo 2 – Il Diritto di Assemblea (Art. 13 D.L. 197, 16 Aprile 1994)

Comma 3

 

Nel mio istituto, la richiesta scritta di convocazione di un’assemblea d’istituto dev’essere comunicata al coordinatore di sede. Questo è sancito nel Regolamento delle assemblee degli studenti e dei genitori:

“CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA: La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell’assemblea e l’ordine del giorno e dev’essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla.”

Regolamento delle Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Titolo 3 – Assemblee di Istituto

Comma 3

4. Riguardo alle condizioni da osservare per avere il consenso all’assemblea il DPR 31 Maggio 1974 n. 416 si esprime:

6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

 

DPR 31 Maggio 1974, n.416

 in GU 13 Settembre 1974, n. 239

Istituzione e riordinamento degli organi collegiali

 della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

Titolo II – Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Art. 43 – Assemblee Studentesche, Commi 6, 8

Le stesse frasi sono riportate nel d.l. 16 Aprile 1994, n.297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. In particolare, i concetti sovrascritti sono collocati nella Parte I (Norme generali), Titolo I (organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori), Capo I (organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori.), Sezione II (assemblee degli studenti e dei genitori), Art. 13 Commi 6 e 8.

 

Nel regolamento di disciplina dell’ISIS Malignani si specificano ulteriori condizioni:

 

“3. … L’assemblea di istituto non potrà essere programmata sempre lo stesso giorno della settimana. …

7. Il Dirigente può autorizzare su richiesta degli studenti anche più di una assemblea al mese, salvo che le adunanze eccedenti il numero prescritto si tengano fuori dell’orario delle lezioni.

13. Nell'ultimo mese di lezione non possono avere luogo le assemblee.”

Regolamento di Disciplina

Titolo 2 – Il Diritto di Assemblea (Art. 13 D.L. 197, 16 Aprile 1994)

Commi 3, 7, 13

 

Nel Regolamento delle assemblee degli studenti e dei genitori dell’ISIS Malignani le condizioni da seguire sono le seguenti:

 

“NUMERO DELLE ASSEMBLEE: Può essere indetta, al massimo, un’assemblea di istituto al mese, esclusi i 30 giorni anteriori alla conclusione delle lezioni, per la durata di una giornata: pertanto non è possibile frazionare le ore di assemblea in giorni diversi. Può invece essere richiesta un’altra assemblea mensile in orario extrascolastico, sempre compatibilmente con la disponibilità dei locali. Le assemblee di istituto devono essere, di norma, convocate a rotazione nei vari giorni della settimana.

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE: la richiesta dev’essere presentata … al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla”

Regolamento delle Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Titolo 3 – Assemblee di Istituto

Comma 1, 3

5. Il DPR del 31 Maggio 1974 afferma a riguardo delle modalità di organizzazione di un’assemblea d’istituto:

“3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.”

“1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.”

DPR 31 Maggio 1974, n.416

 in GU 13 Settembre 1974, n. 239

Istituzione e riordinamento degli organi collegiali

 della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

Titolo II – Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Art. 43 – Assemblee Studentesche, Comma 3

Art. 44 – Funzionamento delle Assemblee studentesche, Commi 1, 2

 

Questi principi sono stati integrati nel decreto legislativo del 16 Aprile 1994, n. 297, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Precisamente, i concetti sovrascritti sono collocati nella Parte I (Norme generali), Titolo I (organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori), Capo I (organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori.), Sezione II (assemblee degli studenti e dei genitori), Art. 13 Commi 1, 2, 3 e Art. 14 Comma 3.

 

Nel regolamento di disciplina dell’ISIS Malignani, si afferma:

2. Sono previste, con frequenza mensile, assemblee di istituto e di classe l’assemblea di istituto può protrarsi a comprendere l’intera giornata di lezione.

3. L'assemblea di istituto viene richiesta al Dirigente Scolastico dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto o dai rappresentanti di un Comitato studentesco di Istituto che riunisca i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe o da un numero di studenti pari al 10% della popolazione scolastica dell’Istituto. ... Le riunioni in orario di lezione del Comitato Studentesco sono autorizzate in forma scritta dalla Dirigente, con l’indicazione della loro durata.

5. L’assemblea degli studenti può deliberare di darsi una propria organizzazione interna tramite la costituzione di comitati incaricati di proporre e gestire attività ed iniziative di tipo culturale, sportivo, ricreativo.

 

Regolamento di Disciplina

Titolo 2 – Il Diritto di Assemblea (Art. 13 D.L. 197, 16 Aprile 1994)

Commi 2, 3, 5

 

Nel Regolamento delle Assemblee degli Studenti e dei Genitori dell’ISIS Malignani, vengono riportate le seguenti modalità di organizzazione:

“2. ARTICOLAZIONE DELLE ASSEMBLEE: In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. In tale caso vigono le stesse norme previste per l’assemblea generale.

3. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA: L’assemblea viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti … In caso di difficoltà di tipo logistico od organizzativo (ad es. uso alternativo dei locali nella stessa giornata) verrà concordata una data diversa.”

Regolamento delle Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Titolo 3 – Assemblee di Istituto

Commi 2, 3

6. Nel DPR 31 Maggio 1974, n. 416, si afferma semplicemente:

“3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.”

 

DPR 31 Maggio 1974, n.416

 in GU 13 Settembre 1974, n. 239

Istituzione e riordinamento degli organi collegiali

 della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

Titolo II – Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Art. 44 – Funzionamento delle Assemblee studentesche, Comma 3

 

Questi concetti vengono ripresi nel d.l. 16 Aprile 1994, n. 297, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. In particolare, i concetti sovrascritti sono collocati nella Parte I (Norme generali), Titolo I (organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori), Capo I (organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori.), Sezione II (assemblee degli studenti e dei genitori), Art. 14 Comma 3.

 

Nel Regolamento di disciplina dell’ISIS Malignani si afferma invece:

“3. Tale richiesta (dell’assemblea d’istituto) deve essere inoltrata con preavviso di almeno una settimana e con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno.”

Regolamento di Disciplina

Titolo 2 – Il Diritto di Assemblea (Art. 13 D.L. 197, 16 Aprile 1994)

Comma 3

 

Nel Regolamento delle assemblee degli studenti e dei genitori si enuncia:

3. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA: La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell’assemblea e l’ordine del giorno …

Regolamento delle Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Titolo 3 – Assemblee di Istituto

Comma 3

 

7. Nel DPR 31 Maggio 1974, n. 416, si afferma:

“3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.”

DPR 31 Maggio 1974, n.416

 in GU 13 Settembre 1974, n. 239

Istituzione e riordinamento degli organi collegiali

 della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

Titolo II – Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Art. 44 – Funzionamento delle Assemblee studentesche, Comma 3

 

Questi concetti vengono inoltrati nel d.l. 16 Aprile 1994, n. 297, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. In particolare, le frasi sovrascritte sono situati nella Parte I (Norme generali), Titolo I (organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori), Capo I (organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori.), Sezione II (assemblee degli studenti e dei genitori), Art. 14 Comma 3.

 

Nel Regolamento di disciplina dell’ISIS Malignani si stabilisce invece:

“3. Tale richiesta (dell’assemblea d’istituto) deve essere inoltrata con preavviso di almeno una settimana e con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno.”

Regolamento di Disciplina

Titolo 2 – Il Diritto di Assemblea (Art. 13 D.L. 197, 16 Aprile 1994)

Comma 3

 

Nel Regolamento delle assemblee degli studenti e dei genitori si forniscono i seguenti dati:

 

“(la richiesta) dev’essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede”

Regolamento delle Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Titolo 3 – Assemblee di Istituto

Comma 3

 

8. Nel Regolamento delle assemblee degli studenti e dei genitori si enuncia:

 

“La convocazione dell’Assemblea diventa ufficiale ed operativa con circolare del preside o del coordinatore di sede, affissa all’albo, letta in tutte le classi e trascritta sul libretto personale in modo da rendere noto l’avviso alle famiglie con anticipo di almeno quattro giorni.”

 

Regolamento delle Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Titolo 3 – Assemblee di Istituto

Comma 3

 

9. Nel DPR 31 Maggio 1974, n. 416, si definiscono le assemblee in tal modo:

“… occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.”

“7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.”

DPR 31 Maggio 1974, n.416

 in GU 13 Settembre 1974, n. 239

Istituzione e riordinamento degli organi collegiali

 della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

Titolo II – Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Art. 43 – Assemblee studentesche, Comma 1, 7

 

 

La medesima frase fa parte del d.l. 16 Aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Essa si trova nella Parte I (Norme generali), Titolo I (organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori), Capo I (organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori.), Sezione II (assemblee degli studenti e dei genitori), Art. 13 Comma 1, 7.

 

Nel Regolamento di disciplina dell’ISIS Malignani si specifica:

1: Gli studenti hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola . Le loro assemblee sono occasioni di partecipazione democratica , momenti di approfondimento dei problemi della scuola e di formazione culturale e civile dei giovani.

3: Nel caso che l’O.o.G. preveda la proiezione di un film, il dirigente valuterà se il contenuto e le immagini del film proposto siano adatti all’età ed alla sensibilità dei partecipanti all’assemblea e se sia stato previsto di fornire agli allievi gli strumenti di analisi e lettura del film, considerato che, per la carica emotiva e per la violenza sia fisica che psicologica espressa, molti film possono avere un impatto troppo forte su una parte degli allievi, specie mancando la necessaria mediazione dell’adulto.

5: L’assemblea degli studenti può deliberare di darsi una propria organizzazione interna tramite la costituzione di comitati incaricati di proporre e gestire attività ed iniziative di tipo culturale, sportivo, ricreativo.

8: Su richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate anche per svolgere attività di ricerca, conferenze, di attività culturali, sociali, a scopo benefico e solidaristico, attività seminariali, lavori di gruppo.

Regolamento di Disciplina

Titolo 2 – Il Diritto di Assemblea (Art. 13 D.L. 197, 16 Aprile 1994)

Commi 1, 3, 5, 8

 

Alcuni di questi concetti sono inclusi anche nel Regolamento delle assemblee degli studenti e dei genitori dell’ISIS Malignani, che afferma:

 

“6: ATTIVITA’ SEMINARIALI: Gli studenti possono utilizzare le ore di assemblea “per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo”, (art. 13, c. 7 T.U. 1994) chiedendo, se lo ritengono opportuno, la collaborazione del preside e degli insegnanti”

Regolamento delle Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Titolo 3 – Assemblee di Istituto

Comma 6

 

10. La risposta alla domanda si trova nel DPR 31 Maggio 1974, n. 416, che così afferma:

“5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea

6. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.”

DPR 31 Maggio 1974, n.416

 in GU 13 Settembre 1974, n. 239

Istituzione e riordinamento degli organi collegiali

 della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

Titolo II – Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Art. 43 – Assemblee studentesche, Commi 5, 6

Essendo stato tale decreto integrato nel d.l. 16 Aprile 1994, n.297 (il Testo Unico delle disposizioni legislative in maniera di istruzione), queste frasi si riscontrano anche nel decreto più recente. Essa sono scritte nella Parte I (Norme generali), Titolo I (organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori), Capo I (organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori.), Sezione II (assemblee degli studenti e dei genitori), Art. 13 Commi 5, 6.

 

Invece nel Regolamento di disciplina dell’ISIS Malignani si sottolinea:

“6. Su richiesta degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di istituto esperti di questioni sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo 4.

10. Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda l’Assemblea di istituto , i singoli docenti in servizio per quanto riguarda  le assemblee di classe, hanno facoltà di intervenire nella discussione …”

Regolamento di Disciplina

Titolo 2 – Il Diritto di Assemblea (Art. 13 D.L. 197, 16 Aprile 1994)

Commi 6, 10

 

Anche nel Regolamento delle assemblee degli studenti e dei genitori dell’ISIS Malignani si enuncia la risposta citando il Testo Unico del 1994:

 

“4: PARTECIPAZIONE DI ESPERTI: Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario di lezione, per un numero massimo di quattro, “può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.” (Art. 13, c. 6 T.U. 1994)”

Regolamento delle Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Titolo 3 – Assemblee di Istituto

Comma 4

 

11. A proposito dell’argomento, il DPR 31 Maggio 1974, n.416, così si esprime:

 

“Detta partecipazione (di esperti) deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.”

DPR 31 Maggio 1974, n.416

 in GU 13 Settembre 1974, n. 239

Istituzione e riordinamento degli organi collegiali

 della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

Titolo II – Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Art. 43 – Assemblee studentesche, Comma 6

 

Lo stesso concetto è espresso nel d.l. 16 Aprile 1994, n. 297, il Testo Unico delle disposizioni legislative in maniera di istruzione. Tali frasi sono riportate nella Parte I (Norme generali), Titolo I (organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori), Capo I (organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori.), Sezione II (assemblee degli studenti e dei genitori), Art. 13 Comma 6.

Nel Regolamento di Disciplina dell’ISIS Malignani viene detto:

“Il Dirigente dovrà preventivamente autorizzare i loro interventi (degli esperti), sentito il parere del Consiglio di Istituto.”

Regolamento di Disciplina

Titolo 2 – Il Diritto di Assemblea (Art. 13 D.L. 197, 16 Aprile 1994)

Comma 6

Le informazioni più complete si trovano nel Regolamento delle assemblee degli studenti e dei genitori, che così si esprime a riguardo:

 

“5. AUTORIZZAZIONE ALL’INTERVENTO DI ESPERTI: Tale partecipazione dev’essere autorizzata dal consiglio di istituto: è perciò opportuno che il comitato studentesco programmi all’inizio dell’anno tutte le assemblee che prevedono l’intervento di esperti esterni e chieda l’autorizzazione prescritta. Lo stesso comitato può chiedere la collaborazione di un apposito insegnante referente per le assemblee o di altri insegnanti, per l’organizzazione degli interventi”

Regolamento delle Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Titolo 3 – Assemblee di Istituto

Comma 5

12. In questo campo, il Regolamento di disciplina dell’ISIS Malignani enuncia:

 

“Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda l’Assemblea di istituto, i singoli docenti in servizio per quanto riguarda  le assemblee di classe, hanno facoltà di intervenire nella discussione ed anche di interrompere le adunanze nel  caso constatino l’ impossibilità di assicurarne uno  svolgimento ordinato e corretto. In tal caso le lezioni riprenderanno secondo il consueto orario.”

Regolamento di Disciplina

Titolo 2 – Il Diritto di Assemblea (Art. 13 D.L. 197, 16 Aprile 1994)

Comma 10

Anche il Regolamento delle Assemblee degli studenti e dei genitori dell’ISIS Malignani si esprime su tale argomento, dicendo:

 

“15. ORDINE INTERNO: Nel caso di violazione del regolamento o in caso di impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea, il presidente dell’assemblea stessa, il preside o un suo delegato possono sospendere l’assemblea”

Regolamento delle Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Titolo 3 – Assemblee di Istituto

Comma 15