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domande web quest GRUPPO "CARLINO"
Domanda n1. Quale normativa riconosce il diritto di assemblea degli studenti?
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 12 - Diritto di assemblea
Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
DPR 24 GIUGNO 1998, N. 249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo
Art. 2
La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e
di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
TITOLO 1: PRINCIPI FONDAMENTALI
FUNZIONE DELLE ASSEMBLEE: "Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti." (art. 13, c. 1, T.U. 1994)
La partecipazione costruttiva alle assemblee, che costituisce un preciso diritto degli studenti, può essere perciò considerata come un dovere civico a tutela di un interesse collettivo.
PREMESSA AI REGOLAMENTI
Diritto di riunione in assemblea
TITOLO 2 .IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )
Gli studenti hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola . Le loro assemblee sono occasioni di partecipazione democratica , momenti di approfondimento dei problemi della scuola e di formazione culturale e civile dei giovani.
Domanda n2- Dove viene sancito il diritto dello studente ad essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola e alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola?
DPR 24 GIUGNO 1998, N. 249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
ARTICOLO 2 (diritti)
Punto3
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita
della scuola.
Domanda n3. A chi ci si deve rivolgere per richiedere un'assemblea di istituto nella tua scuola?
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
Punto1
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA: L'assemblea viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell'assemblea e l'ordine del giorno e dev'essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla. In caso di difficoltà di tipo logistico od organizzativo (ad es. uso alternativo dei locali nella stessa giornata) verrà concordata una data diversa. La convocazione dell'Assemblea diventa ufficiale ed operativa con circolare del preside o del coordinatore di sede, affissa all'albo, letta in tutte le classi e trascritta sul libretto personale in modo da rendere noto l'avviso alle famiglie con anticipo di almeno quattro giorni.
Domanda n4. Quali sono le condizioni da osservare per avere il consenso all'assemblea?
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
SEZIONE II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 13 - Assemblee studentesche
E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
TITOLO 2: ASSEMBLEE DI CLASSE
Le assemblee di classe non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e nella disciplina dello stesso insegnante.
La data dell'assemblea, unitamente all'ordine del giorno, dev'essere preventivamente comunicata al coordinatore di sede (5 giorni prima). La richiesta di convocazione viene effettuata da uno o entrambi i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe.
Domanda n5. Con quali modalità può essere organizzata l'assemblea di istituto?
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 13 - Assemblee studentesche
E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
•1. PARTECIPAZIONE DI ESPERTI: Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario di lezione, per un numero massimo di quattro, "può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno." (Art. 13, c. 6 T.U. 1994)
•2. AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO DI ESPERTI: Tale partecipazione dev'essere autorizzata dal consiglio di istituto: è perciò opportuno che il comitato studentesco programmi all'inizio dell'anno tutte le assemblee che prevedono l'intervento di esperti esterni e chieda l'autorizzazione prescritta. Lo stesso comitato può chiedere la collaborazione di un apposito insegnante referente per le assemblee o di altri insegnanti, per l'organizzazione degli interventi
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Nuova formulazione redatta in seguito all'emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.
TITOLO 2 .IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )
Su richiesta degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di istituto esperti di questioni sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo 4. Il Dirigente dovrà preventivamente autorizzare i loro interventi, sentito il parere del Consiglio di Istituto.
Domanda n6. Come va redatta la richiesta di convocazione dell'assemblea di istituto?
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 13 - Assemblee studentesche
6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
Domanda n7. Quanti giorni prima va redatta la richiesta di convocazione dell'assemblea di istituto?
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 13 - Assemblee studentesche
1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
•3. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
•4. Le assemblee di istituto devono essere, di norma, convocate a rotazione nei vari giorni della settimana.
•5. ARTICOLAZIONE DELLE ASSEMBLEE: In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. In tale caso vigono le stesse norme previste per l'assemblea generale.
•6. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA: L'assemblea viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell'assemblea e l'ordine del giorno e deve essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla. In caso di difficoltà di tipo logistico od organizzativo (ad es. uso alternativo dei locali nella stessa giornata) verrà concordata una data diversa. La convocazione dell'Assemblea diventa ufficiale ed operativa con circolare del preside o del coordinatore di sede, affissa all'albo, letta in tutte le classi e trascritta sul libretto personale in modo da rendere noto l'avviso alle famiglie con anticipo di almeno quattro giorni.
Domanda n8- quando diventa ufficiale la convocazione dell'assemblea?
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
- La convocazione dell'Assemblea diventa ufficiale ed operativa con circolare del preside o del coordinatore di sede, affissa all'albo, letta in tutte le classi e trascritta sul libretto personale in modo da rendere noto l'avviso alle famiglie con anticipo di almeno quattro giorni.
Domanda n9- quali tematiche possono essere oggetto delle assemblee?
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TITOLO 2 .IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
Punto 5
•1. L'assemblea degli studenti può deliberare di darsi una propria organizzazione interna tramite la costituzione di comitati incaricati di proporre e gestire attività ed iniziative di tipo culturale, sportivo, ricreativo.
Domanda n10- chi può intervenire durante le assemblee?
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
•7. PARTECIPAZIONE DI ESPERTI: Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario di lezione, per un numero massimo di quattro, "può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno." (Art. 13, c. 6 T.U. 1994)
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TITOLO 2: IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
Punto 6
•2. Su richiesta degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di istituto esperti di questioni sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo 4. Il Dirigente dovrà preventivamente autorizzare i loro interventi, sentito il parere del Consiglio di Istituto.
Domanda n11- Qual è l'organo deputato ad autorizzare la partecipazione di eventuali esperti nell'ambito delle assemblee di istituto?
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
titolo 2: il diritto di assemblea
punto 6:
Su richiesta degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di istituto esperti di questioni sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo 4. Il Dirigente dovrà preventivamente autorizzare i loro interventi, sentito il parere del Consiglio di Istituto.
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI
titolo 3: assemblee di istituto
punto 4
PARTECIPAZIONE DI ESPERTI: Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario di lezione, per un numero massimo di quattro, "può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno."
Domanda n12- Chi può sciogliere un'assemblea di istituto e per quali motivi?
DECRETO PERSIDENTE REPUBBLICA 31 MAGGIO 1947 N. 416
Titolo 2: assemblee degli studenti e dei genitori
articolo 44: assemblee studentesche:
Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Titolo 2: il diritto di assemblea
Punto 10
Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda l'Assemblea di istituto , i singoli docenti in servizio per quanto riguarda le assemblee di classe, hanno facoltà di intervenire nella discussione ed anche di interrompere le adunanze nel caso constatino l' impossibilità di assicurarne uno svolgimento ordinato e corretto.