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BPortelli - webquest
by BPortelli - (2010-03-22)
Up to  Cittadinanza. Webquest. InnovadidatticaUp to task document list

WEBQUEST

 

GRUPPO INSALATA MISTA:

  • Franz Anita
  • Ivkovic Milena
  • Portelli Beatrice

 

WEBQUEST

Title: il giardino della cittadinanza

 

Citizenship garden

 


Giardino della cittadinanza

Readers (Every member of the group)

Note taker

Encourager

Draft writer

Editor

Reporter

Reference person

Franz Anita
Ivkovic Milena
Portelli Beatrice

Ivkovic Milena

Franz Anita

Ivkovic Milena

Franz Anita

Portelli Beatrice

Portelli Beatrice

 

Domande:

 

1. Quale normativa riconosce il diritto di assemblea degli studenti?

2. Dove viene sancito il diritto dello studente ad essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola e alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola?

3. A chi ci si deve rivolgere per richiedere un’assemblea di istituto nella tua scuola?

4. Quali sono le condizioni da osservare per avere il consenso all’assemblea?

5. Con quali modalità può essere organizzata l’assemblea di istituto?

6. Come va redatta la richiesta di convocazione dell’assemblea di istituto?

7. Quanti giorni prima va redatta la richiesta di convocazione dell’assemblea di istituto?

8. Quando e come diventa ufficiale la convocazione dell’assemblea?

9. Quali tematiche possono essere oggetto delle assemblee?

10. Chi può intervenire come esterno durante le assemblee?

11. Quale è l’organo deputato ad autorizzare la partecipazione di eventuali esperti nell’ambito delle assemblee di istituto?

12. Chi può sciogliere un’assemblea di istituto e, per quali motivi?

 

Risposte:

 

1. Quale normativa riconosce il diritto di assemblea degli studenti?

 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1º gennaio 1948

 

PARTE I – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I – RAPPORTI CIVILI

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

 

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

 


Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE I  -  NORME GENERALI

 

TITOLO I  -  ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

 

Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori

 

Art. 12 - Diritto di assemblea

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

 

 

Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416

(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)

 

Integrato da

Legge 14 gennaio 1975, n. 1

Legge 11 ottobre 1977, n. 748

Legge 14 agosto 1982, n. 582

 

ora in

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

 

Istituzione e riordinamento di organi collegiali

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Art. 42- Diritto di assemblea.

 

Gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

 

Art. 43- Assemblee studentesche.

 

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore e artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

 

 

DPR 24 GIUGNO 1998, N. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

 

Art. 2 – Diritti

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e

di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

PREMESSA AI REGOLAMENTI

 

Lo statuto degli studenti e delle studentesse elenca i seguenti diritti:

 

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->Diritto di riunione in assemblea

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->Diritto di associazione all’interno della scuola

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009

 

Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009

 

Nuova formulazione redatta in seguito all’emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.

 

TITOLO I – I DIRITTI

(articolo 2 DPR N.249 24 giugno 1998 Statuto delle Studentesse e degli Studenti)

Gli studenti hanno diritto di riunirsi liberamente in associazione, di svolgere iniziative all'interno della scuola e di utilizzarne i locali

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002

 

Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002

 

Entra in vigore in data:

8 maggio 2002

 

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

 

  1. RINVIO ALLA NORMATIVA: Le assemblee studentesche di tutte le sedi associate dell’ISIS Malignani si inquadrano nella normativa vigente ispirandosi ai principi legislativi citati negli articoli seguenti.

 

  1. FUNZIONE DELLE ASSEMBLEE: La partecipazione costruttiva alle assemblee, che costituisce un preciso diritto degli studenti, può essere perciò considerata come un dovere civico a tutela di un interesse collettivo.

 

 

2. Dove viene sancito il diritto dello studente ad essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola e alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola?

 

DPR 24 GIUGNO 1998, N. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

 

Art. 2 – Diritti

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

PREMESSA AI REGOLAMENTI

 

Lo statuto degli studenti e delle studentesse elenca i seguenti diritti:

Diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola

 

Dal POF si possono enucleare, oltre alla garanzia dei diritti ribaditi dalle dichiarazioni internazionali e dalla Costituzione italiana, con particolare rilievo per il diritto ad un’offerta formativa qualificata ed articolata in progetti ed attività integrative, i seguenti doveri degli studenti:

Dovere di collaborazione responsabile

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009

 

Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009

 

Nuova formulazione redatta in seguito all’emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.

 

TITOLO I – I DIRITTI

(articolo 2 DPR N.249 24 giugno 1998 Statuto delle Studentesse e degli Studenti)

 

6. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, ed in particolare di essere coinvolto  nella programmazione e definizione degli obiettivi didattici, dei criteri di valutazione, nella scelta dei libri e del materiale didattico.

11. Lo studente ha diritto di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola.

 

 

3. A chi ci si deve rivolgere per richiedere un’assemblea di istituto nella tua scuola?

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002

 

Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002

 

Entra in vigore in data:

8 maggio 2002

 

TITOLO III – ASSEMBLEE DI ISTITUTO

 

  1. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA: L’assemblea viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti.  La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell’assemblea e l’ordine del giorno e dev’essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla.

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009

 

Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009

 

Nuova formulazione redatta in seguito all’emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.

 

TITOLO II – IL DIRITTO DI ASSEMBLEA

(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994)

 

  1. L'assemblea di istituto viene richiesta al Dirigente Scolastico dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto o dai rappresentanti di un Comitato studentesco di Istituto che riunisca i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe o da un numero di studenti pari al 10% della popolazione scolastica dell’Istituto.

 

 

4. Quali sono le condizioni da osservare per avere il consenso all’assemblea?

 

Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416

(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)

 

Integrato da

Legge 14 gennaio 1975, n. 1

Legge 11 ottobre 1977, n. 748

Legge 14 agosto 1982, n. 582

 

ora in

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

 

Istituzione e riordinamento di organi collegiali

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 43.- Assemblee studentesche.

E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in un numero non superiore a Quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

 

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE I  -  NORME GENERALI

 

TITOLO I  -  ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

 

Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori

 

Art. 13 - Assemblee studentesche

6.E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

 

Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche

3.La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002

 

Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002

 

Entra in vigore in data:

8 maggio 2002

 

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Regolamento delle assemblee:

Il regolamento delle assemblee studentesche viene approvato in seduta comune dai comitati studenteschi degli Istituti associati a voto palese e a maggioranza assoluta dei presenti. Il regolamento, nel suo complesso, viene poi adottato dal Consiglio di Istituto, sentite le proposte dei genitori   presenti nell’organo per quanto attiene alla regolamentazione delle loro assemblee.

 

TITOLO III - ASSEMBLEE DI ISTITUTO

 

1. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA: L’assemblea viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti.  La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell’assemblea e l’ordine del giorno e dev’essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla. In caso di difficoltà di tipo logistico od organizzativo (ad es. uso alternativo dei locali nella stessa giornata) verrà concordata una data diversa. La convocazione dell’Assemblea diventa ufficiale ed operativa con circolare del preside o del coordinatore di sede, affissa all’albo, letta in tutte le classi e trascritta sul libretto personale in modo da rendere noto l’avviso alle famiglie con anticipo di almeno quattro giorni.

 

 

5. Con quali modalità può essere organizzata l’assemblea di istituto?

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009

 

Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009

 

Nuova formulazione redatta in seguito all’emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.

 

TITOLO II – IL DIRITTO DI ASSEMBLEA

(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994)

4. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto o i rappresentanti del Comitato studentesco dovranno redigere il verbale dell’assemblea entro i tre giorni successivi al suo svolgimento . Durante l'assemblea gli allievi dovranno rispettare il regolamento che essi stessi avranno predisposto e presentato in visione al Consiglio di Istituto. In ogni caso l’assemblea dovrà essere presieduta da un Presidente liberamente designato dagli studenti. L'ordinato e corretto svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal presidente dell’Assemblea e dai richiedenti stessi, che a loro volta  si impegneranno a garantirlo di fronte al Dirigente scolastico.

5. L’assemblea degli studenti può deliberare di darsi una propria organizzazione interna tramite la costituzione di comitati incaricati di proporre e gestire attività ed iniziative di tipo culturale, sportivo, ricreativo.

6. Su richiesta degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di istituto esperti di questioni sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo 4. Il Dirigente dovrà preventivamente autorizzare i loro interventi, sentito il parere del Consiglio di Istituto.

8. Su richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate anche per svolgere attività di ricerca, conferenze, di attività culturali, sociali, a scopo benefico e solidaristico, attività seminariali, lavori di gruppo.

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002

 

Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002

 

Entra in vigore in data:

8 maggio 2002

 

TITOLO III – ASSEMBLEE DI ISTITUTO

2. ARTICOLAZIONE DELLE ASSEMBLEE: In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. In tale caso vigono le stesse norme previste per l’assemblea generale.

4. PARTECIPAZIONE DI ESPERTI: Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario di lezione, per un numero massimo di quattro, “può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.” (Art. 13, c. 6 T.U. 1994)

5. AUTORIZZAZIONE ALL’INTERVENTO DI ESPERTI: Tale partecipazione dev’essere autorizzata dal consiglio di istituto: è perciò opportuno che il comitato studentesco programmi all’inizio dell’anno tutte le assemblee che prevedono l’intervento di esperti esterni e chieda l’autorizzazione prescritta. Lo stesso comitato può chiedere la collaborazione di un apposito insegnante referente per le assemblee o di altri insegnanti, per l’organizzazione degli interventi

6. ATTIVITA’ SEMINARIALI: Gli studenti possono utilizzare le ore di assemblea “per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo”, (art. 13, c. 7 T.U. 1994)) chiedendo, se lo ritengono opportuno, la collaborazione del preside e degli insegnanti (questa possibilità vale anche per le assemblee di classe)

7. PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA: L’ordinato svolgimento dell’assemblea dev’essere assicurato da un presidente eletto dalla stessa assemblea per la durata dell’intero anno scolastico

 

 

6. Come va redatta la richiesta di convocazione dell’assemblea di istituto?

Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416

(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)

 

Integrato da

Legge 14 gennaio 1975, n. 1

Legge 11 ottobre 1977, n. 748

Legge 14 agosto 1982, n. 582

 

ora in

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

 

Istituzione e riordinamento di organi collegiali

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Art. 44.- Funzionamento delle assemblee studentesche.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009

 

Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009

 

Nuova formulazione redatta in seguito all’emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.

 

TITOLO II - IL DIRITTO DI ASSEMBLEA

(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )

 

3. Tale richiesta deve essere inoltrata con preavviso di almeno una settimana e con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno.

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002

 

Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002

 

Entra in vigore in data:

8 maggio 2002

 

TITOLO III – ASSEMBLEE DI ISTITUTO

 

3. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA: La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell’assemblea e l’ordine del giorno…

 

 

7. Quanti giorni prima va redatta la richiesta di convocazione dell’assemblea di istituto?

 

Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416

(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)

 

Integrato da

Legge 14 gennaio 1975, n. 1

Legge 11 ottobre 1977, n. 748

Legge 14 agosto 1982, n. 582

 

ora in

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

 

Istituzione e riordinamento di organi collegiali

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Art.44.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.

 

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE I  -  NORME GENERALI

 

TITOLO I  -  ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

 

Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori

 

Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche

3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002

 

Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002

 

Entra in vigore in data:

8 maggio 2002

 

TITOLO III - ASSEMBLEE DI ISTITUTO

 

3. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA:

L’assemblea viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti.  La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell’assemblea e l’ordine del giorno e dev’essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla. In caso di difficoltà di tipo logistico od organizzativo (ad es. uso alternativo dei locali nella stessa giornata) verrà concordata una data diversa. La convocazione dell’Assemblea diventa ufficiale ed operativa con circolare del preside o del coordinatore di sede, affissa all’albo, letta in tutte le classi e trascritta sul libretto personale in modo da rendere noto l’avviso alle famiglie con anticipo di almeno quattro giorni.

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009

 

Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009

 

Nuova formulazione redatta in seguito all’emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.

 

TITOLO I – I DIRITTI

(articolo 2 DPR N.249 24 giugno 1998 Statuto delle Studentesse e degli Studenti)

 

Art.3.

Tale richiesta deve essere inoltrata con preavviso di almeno una settimana e con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno.

 

 

8. Quando e come diventa ufficiale la convocazione dell’assemblea?

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009

 

Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009

 

Nuova formulazione redatta in seguito all’emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.

 

TITOLO II – IL DIRITTO DI ASSEMBLEA

(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994)

Art.3.

Le riunioni in orario di lezione del Comitato Studentesco sono autorizzate in forma scritta dalla Dirigente, con l’indicazione della loro durata.

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002

 

Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002

 

Entra in vigore in data:

8 maggio 2002

 

TITOLO III - ASSEMBLEE DI ISTITUTO

 

3. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA:

L’assemblea viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti.  La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell’assemblea e l’ordine del giorno e dev’essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla. In caso di difficoltà di tipo logistico od organizzativo (ad es. uso alternativo dei locali nella stessa giornata) verrà concordata una data diversa. La convocazione dell’Assemblea diventa ufficiale ed operativa con circolare del preside o del coordinatore di sede, affissa all’albo, letta in tutte le classi e trascritta sul libretto personale in modo da rendere noto l’avviso alle famiglie con anticipo di almeno quattro giorni.

 

 

9. Quali tematiche possono essere oggetto delle assemblee?

 

Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416

(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)

 

Integrato da

Legge 14 gennaio 1975, n. 1

Legge 11 ottobre 1977, n. 748

Legge 14 agosto 1982, n. 582

 

ora in

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

 

Istituzione e riordinamento di organi collegiali

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Art.43.

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore e artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in un numero non superiore a Quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

 

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE I  -  NORME GENERALI

 

TITOLO I  -  ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

 

Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori

 

Art. 13 - Assemblee studentesche

 

6.Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

 

7.A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009

 

Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009

 

Nuova formulazione redatta in seguito all’emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.

 

TITOLO 2 – IL DIRITTO DI ASSEMBLEA

(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994)

 

6.Su richiesta degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di istituto esperti di questioni sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo 4. Il Dirigente dovrà preventivamente autorizzare i loro interventi, sentito il parere del Consiglio di Istituto.

8.Su richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate anche per svolgere attività di ricerca, conferenze, di attività culturali, sociali, a scopo benefico e solidaristico, attività seminariali, lavori di gruppo.

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002

 

Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002

 

Entra in vigore in data:

8 maggio 2002

 

TITOLO III - ASSEMBLEE DI ISTITUTO

 

PARTECIPAZIONE DI ESPERTI:

Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario di lezione, per un numero massimo di quattro, “può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.” (Art. 13, c. 6 T.U. 1994)

ATTIVITA’ SEMINARIALI:

Gli studenti possono utilizzare le ore di assemblea “per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo”, (art. 13, c. 7 T.U. 1994)) chiedendo, se lo ritengono opportuno, la collaborazione del preside e degli insegnanti (questa possibilità vale anche per le assemblee di classe).

 

 

10. Chi può intervenire come esterno durante le assemblee?

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE I  -  NORME GENERALI

 

TITOLO I  -  ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

 

Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori

 

Art. 13 - Assemblee studentesche

6.E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

 

8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009

 

Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009

 

Nuova formulazione redatta in seguito all’emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.

 

TITOLO II – IL DIRITTO DI ASSEMBLEA

(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994)

 

10.Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda l’Assemblea di istituto , i singoli docenti in servizio per quanto riguarda  le assemblee di classe, hanno facoltà di intervenire nella discussione ed anche di interrompere le adunanze nel  caso constatino l’ impossibilità di assicurarne uno  svolgimento ordinato e corretto. In tal caso le lezioni riprenderanno secondo il consueto orario.

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002

 

Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002

 

Entra in vigore in data:

8 maggio 2002

 

TITOLO II - ASSEMBLEE DI CLASSE

 

5. PRESENZA DEL PRESIDE E DEGLI INSEGNANTI:

Alle assemblee possono assistere, oltre al Preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

 

 

11. Quale è l’organo deputato ad autorizzare la partecipazione di eventuali esperti nell’ambito delle assemblee di istituto?

 

Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416

(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)

 

Integrato da

Legge 14 gennaio 1975, n. 1

Legge 11 ottobre 1977, n. 748

Legge 14 agosto 1982, n. 582

 

ora in

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

 

Istituzione e riordinamento di organi collegiali

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Art. 43.- Assemblee studentesche

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in un numero non superiore a Quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

 

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE I  -  NORME GENERALI

 

TITOLO I  -  ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

 

Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori

 

Art. 13 - Assemblee studentesche

 

6. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009

 

Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009

 

Nuova formulazione redatta in seguito all’emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.

 

TITOLO II - IL DIRITTO DI ASSEMBLEA

(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )

 

6. Su richiesta degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di istituto esperti di questioni sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo 4. Il Dirigente dovrà preventivamente autorizzare i loro interventi, sentito il parere del Consiglio di Istituto.

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002

 

Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002

 

Entra in vigore in data:

8 maggio 2002

 

TITOLO III – ASSEMBLEE DI ISTITUTO

 

5. AUTORIZZAZIONE ALL’INTERVENTO DI ESPERTI: Tale partecipazione dev’essere autorizzata dal consiglio di istituto: è perciò opportuno che il comitato studentesco programmi all’inizio dell’anno tutte le assemblee che prevedono l’intervento di esperti esterni e chieda l’autorizzazione prescritta. Lo stesso comitato può chiedere la collaborazione di un apposito insegnante referente per le assemblee o di altri insegnanti, per l’organizzazione degli interventi

 

 

12. Chi può sciogliere un’assemblea di istituto e, per quali motivi?

 

Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416

(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)

 

Integrato da

Legge 14 gennaio 1975, n. 1

Legge 11 ottobre 1977, n. 748

Legge 14 agosto 1982, n. 582

 

ora in

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

 

Istituzione e riordinamento di organi collegiali

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Art. 44.- Funzionamento delle assemblee studentesche.

Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

 

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE I  -  NORME GENERALI

 

TITOLO I  -  ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

 

 

Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori

 

Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche

5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

 

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“MALIGNANI”

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002

 

Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002

 

Entra in vigore in data:

8 maggio 2002

 

TITOLO III - ASSEMBLEE DI ISTITUTO

 

15. ORDINE INTERNO: Nel caso di violazione del regolamento o in caso di impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea, il presidente dell’assemblea stessa, il preside o un suo delegato possono sospendere l’assemblea.