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TSegatto - THE WEBQUEST (prima parte) - Gruppo Torvis
by TSegatto - (2010-03-23)
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THE WEBQUEST


  1. Quale normativa riconosce il diritto di assemblea degli studenti?

  2. Dove viene sancito il diritto dello studente ad essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola e alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola?

  3. A chi ci si deve rivolgere per chiedere un'assemblea di istituto nella tua scuola?



 

1. Quale normativa riconosce il diritto di assemblea degli studenti?


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(primo gennaio 1948)

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI


Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.


Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.



DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 416
(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)

Integrato da
Legge 14 gennaio 1975, n. 1
Legge 11 ottobre 1977, n. 748
Legge 14 agosto 1982, n. 582

ora in

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Istituzione e riordinamento di organi collegiali
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

Capo VI - Norme particolari e transitorie


TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 42.- Diritto di assemblea.

Gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.


Art. 43- Assemblee studentesche.


Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore e artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.



DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione



PARTE I - NORME GENERALI



Titolo i - organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori



CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori



Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 12 - Diritto di assemblea
  1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

DPR 24 GIUGNO 1994, N.249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

( in GU 29 luglio 1998, n.175)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Art. 2 - Diritti


1. Lo studente ha diritto ha una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.




ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"MALIGNANI"

PREMESSA AI REGOLAMENTI


Lo statuto degli studenti e delle studentesse elenca i seguenti diritti:


    • Diritto di riunione in assemblea

    • Diritto di associazione all'interno della scuola




ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

 

"MALIGNANI"

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI


Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002


Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002


Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002


Entra in vigore in data:

8 maggio 2002


TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI


  1. RINVIO ALLA NORMATIVA: Le assemblee studentesche di tutte le sedi associate dell'ISIS Malignani si inquadrano nella normativa vigente ispirandosi ai principi legislativi citati negli articoli seguenti.


  1. FUNZIONE DELLE ASSEMBLEE: La partecipazione costruttiva alle assemblee, che costituisce un preciso diritto degli studenti, può essere perciò considerata come un dovere civico a tutela di un interesse collettivo.


 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"MALIGNANI"

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA


Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009


Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009


Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009


Nuova formulazione redatta in seguito all'emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.


TITOLO I - I DIRITTI

(articolo 2 DPR N.249 24 giugno 1998 Statuto delle Studentesse e degli Studenti)


  1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi liberamente in associazione, di svolgere iniziative all'interno della scuola e di utilizzarne i locali.

                                                                                                                                                                                                              

 

2. Dove viene sancito il diritto dello studente ad essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola e alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola?


 

DPR 24 GIUGNO 1998, N. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA


Art. 2 - Diritti

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.




ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"MALIGNANI"

PREMESSA AI REGOLAMENTI


Lo statuto degli studenti e delle studentesse elenca i seguenti diritti:


    • Diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola


Dal POF si possono enucleare, oltre alla garanzia dei diritti ribaditi dalle dichiarazioni internazionali e dalla Costituzione italiana, con particolare rilievo per il diritto ad un'offerta formativa qualificata ed articolata in progetti ed attività integrative, i seguenti doveri degli studenti:


    • Dovere di collaborazione responsabile


ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"MALIGNANI"

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA


Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009


Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009


Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009


Nuova formulazione redatta in seguito all'emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.


TITOLO I - I DIRITTI

(articolo 2 DPR N.249 24 giugno 1998 Statuto delle Studentesse e degli Studenti)


6. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, ed in particolare di essere coinvolto nella programmazione e definizione degli obiettivi didattici, dei criteri di valutazione, nella scelta dei libri e del materiale didattico.

11. Lo studente ha diritto di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola.



                                                                                                                                                                                                              


3. A chi ci si deve rivolgere per chiedere un'assemblea di istituto nella tua scuola?

 


ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"MALIGNANI"

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI


Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002


Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002


Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002


Entra in vigore in data:

8 maggio 2002


TITOLO III - ASSEMBLEE DI ISTITUTO


  1. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA: L'assemblea viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell'assemblea e l'ordine del giorno e dev'essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla.

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"MALIGNANI"

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA


Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009


Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009


Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009


Nuova formulazione redatta in seguito all'emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.


TITOLO II - IL DIRITTO DI ASSEMBLEA

(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994)


  1. L'assemblea di istituto viene richiesta al Dirigente Scolastico dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto o dai rappresentanti di un Comitato studentesco di Istituto che riunisca i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe o da un numero di studenti pari al 10% della popolazione scolastica dell'Istituto.


 

4. Quali sono le condizioni da osservare per avere il consenso all'assemblea?

 

5. Con quali modalità può essere organizzata l'assemblea d'istituto?

 

6. Come va redatta la richiesta di convocazione dell'assemblea d'istituto?


                                                                                                                                                                                                             


4. Quali sono le condizioni da osservare per avere il consenso all'assemblea?


 

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 416
(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)

Integrato da
Legge 14 gennaio 1975, n. 1
Legge 11 ottobre 1977, n. 748
Legge 14 agosto 1982, n. 582

ora in

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Istituzione e riordinamento di organi collegiali
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

Capo VI - Norme particolari e transitorie


TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 43- Assemblee studentesche.

E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in un numero non superiore a Quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Art. 44.- Funzionamento delle assemblee studentesche.

L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio d'istituto.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione



PARTE I - NORME GENERALI



Titolo i - organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori



CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori



Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori


Art. 13 - Assemblee studentesche

6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.



Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche

2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"MALIGNANI"

PREMESSA AI REGOLAMENTI


Specularmente vengono individuati i seguenti doveri:


  • Dovere di rispetto nei confronti di tutte le persone presenti nella scuola

  • Dovere di comportamento corretto e democratico

  • Dovere di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza

  • Dovere di uso corretto delle attrezzature in modo da evitare danni

  • Dovere di "cura" nei confronti dell'ambiente scolastico




ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

 

"MALIGNANI"

 

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI


Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002


Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002


Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002


Entra in vigore in data:

8 maggio 2002


TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO


  1. NUMERO DELLE ASSEMBLEE: Può essere indetta, al massimo, un'assemblea di istituto al mese, esclusi i 30 giorni anteriori alla conclusione delle lezioni, per la durata di una giornata: pertanto non è possibile frazionare le ore di assemblea in giorni diversi. Può invece essere richiesta un'altra assemblea mensile in orario extrascolastico, sempre compatibilmente con la disponibilità dei locali. Le assemblee di istituto devono essere, di norma, convocate a rotazione nei vari giorni della settimana.

     

  2. ARTICOLAZIONE DELLE ASSEMBLEE: In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

     

  3. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA: L'assemblea viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell'assemblea e l'ordine del giorno e dev'essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla. In caso di difficoltà di tipo logistico od organizzativo (ad es. uso alternativo dei locali nella stessa giornata) verrà concordata una data diversa. La convocazione dell'Assemblea diventa ufficiale ed operativa con circolare del preside o del coordinatore di sede, affissa all'albo, letta in tutte le classi e trascritta sul libretto personale in modo da rendere noto l'avviso alle famiglie con anticipo di almeno quattro giorni.

     

    7. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA: L'ordinato svolgimento dell'assemblea dev'essere assicurato da un presidente eletto dalla stessa assemblea per la durata dell'intero anno scolastico.

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"MALIGNANI"

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA


Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009


Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009


Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009


Nuova formulazione redatta in seguito all'emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.

 

TITOLO 2 .IL DIRITTO DI ASSEMBLEA

(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )


    2. Sono previste, con frequenza mensile, assemblee di istituto e di classe l'assemblea di istituto può protrarsi a comprendere l'intera giornata di lezione. L'assemblea di classe ha la durata massima equivalente a due ore di lezione, e non può essere programmata sempre lo stesso giorno o durante le medesime lezioni.

     

    3. L'assemblea di istituto viene richiesta al Dirigente Scolastico dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto o dai rappresentanti di un Comitato studentesco di Istituto che riunisca i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe o da un numero di studenti pari al 10% della popolazione scolastica dell'Istituto. Tale richiesta deve essere inoltrata con preavviso di almeno una settimana e con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno. Nel caso che l'O.o.G. preveda la proiezione di un film, il dirigente valuterà se il contenuto e le immagini del film proposto siano adatti all'età ed alla sensibilità dei partecipanti all'assemblea e se sia stato previsto di fornire agli allievi gli strumenti di analisi e lettura del film, considerato che, per la carica emotiva e per la violenza sia fisica che psicologica espressa, molti film possono avere un impatto troppo forte su una parte degli allievi, specie mancando la necessaria mediazione dell'adulto. L'assemblea di istituto non potrà essere programmata sempre lo stesso giorno della settimana. Le riunioni in orario di lezione del Comitato Studentesco sono autorizzate in forma scritta dalla Dirigente, con l'indicazione della loro durata.

     

    4. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto o i rappresentanti del Comitato studentesco dovranno redigere il verbale dell'assemblea entro i tre giorni successivi al suo svolgimento . Durante l'assemblea gli allievi dovranno rispettare il regolamento che essi stessi avranno predisposto e presentato in visione al Consiglio di Istituto. In ogni caso l'assemblea dovrà essere presieduta da un Presidente liberamente designato dagli studenti. L'ordinato e corretto svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal presidente dell'Assemblea e dai richiedenti stessi, che a loro volta si impegneranno a garantirlo di fronte al Dirigente scolastico.

     

    7. Il Dirigente può autorizzare su richiesta degli studenti anche più di una assemblea al mese, salvo che le adunanze eccedenti il numero prescritto si tengano fuori dell'orario delle lezioni.

     

    9. L'assemblea di classe dovrà essere richiesta su apposito modulo al Dirigente Scolastico dagli studenti rappresentanti di classe almeno cinque giorni prima dello svolgimento previsto, con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno e la dichiarazione di nulla osta degli insegnanti interessati. Il Dirigente Scolastico vista per autorizzazione la domanda e ne riporta l'avviso sul registro di classe in corrispondenza del giorno indicato. Al termine dell'assemblea di classe i rappresentanti di classe redigeranno e sottoscriveranno un verbale della riunione , che dovrà essere consegnato al Dirigente scolastico entro cinque giorni.

     

    13. Nell'ultimo mese di lezione non possono avere luogo le assemblee.

     

                                                                                                                                                                                                     

    5. Con quali modalità può essere organizzata l'assemblea d'istituto?

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 416
(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)

Integrato da
Legge 14 gennaio 1975, n. 1
Legge 11 ottobre 1977, n. 748
Legge 14 agosto 1982, n. 582

ora in

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Istituzione e riordinamento di organi collegiali
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

Capo VI - Norme particolari e transitorie


TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 43.- Assemblee studentesche.

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore e artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.




DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione



PARTE I - NORME GENERALI



Titolo i - organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori



CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori



Art. 13 - Assemblee studentesche

    1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.


    5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.



DPR 24 GIUGNO 1994, N.249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

( in GU 29 luglio 1998, n.175)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

 

4. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità prevista dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obbiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre il diritto a una valutazione trasparente tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.



 


 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

 

"MALIGNANI"

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI


Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002


Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002


Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002


Entra in vigore in data:

8 maggio 2002

 

 

TITOLO 1: PRINCIPI FONDAMENTALI

 

2. FUNZIONE DELLE ASSEMBLEE "Le assemblee studentesche nela scuola secondaria superiore costituiscono occasione

 

 di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale

 

 e civile degli studenti." (art. 13, c. 1, T.U. 1994)

 

La partecipazione costruttiva alle assemblee, che costituisce un preciso diritto degli studenti, può essere perciò considerata come

 

un dovere civico a tutela di un interesse collettivo.

 

 

 

 


TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO


      6. ATTIVITA' SEMINARIALI: Gli studenti possono utilizzare le ore di assemblea "per lo svolgimento di attività di

       

       ricerca, di seminario e per lavori di gruppo", (art. 13, c. 7 T.U. 1994)) chiedendo, se lo ritengono opportuno, la

       

       collaborazione del preside e degli insegnanti (questa possibilità vale anche per le assemblee di classe).

       

  1. PARTECIPAZIONE DI ESPERTI: Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario di lezione, per un numero massimo di quattro, "può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno." (Art. 13, c. 6 T.U. 1994)

     

  2. AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO DI ESPERTI: Tale partecipazione dev'essere autorizzata dal consiglio di istituto: è perciò opportuno che il comitato studentesco programmi all'inizio dell'anno tutte le assemblee che prevedono l'intervento di esperti esterni e chieda l'autorizzazione prescritta. Lo stesso comitato può chiedere la collaborazione di un apposito insegnante referente per le assemblee o di altri insegnanti, per l'organizzazione degli interventi.

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"MALIGNANI"

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA


Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009


Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009


Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009


Nuova formulazione redatta in seguito all'emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.

 

TITOLO 2. IL DIRITTO DI ASSEMBLEA

(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )

       

      3. Nel caso che l'O.o.G. preveda la proiezione di un film, il dirigente valuterà se il contenuto e le immagini del film

       

       proposto siano adatti all'età ed alla sensibilità dei partecipanti all'assemblea e se sia stato previsto di fornire agli

       

       allievi gli strumenti di analisi e lettura del film, considerato che, per la carica emotiva e per la violenza sia fisica che

       

       psicologica espressa, molti film possono avere un impatto troppo forte su una parte degli allievi, specie mancando la

       

       necessaria mediazione dell'adulto.

       

       

      5. L'assemblea degli studenti può deliberare di darsi una propria organizzazione interna tramite la costituzione di

       

       comitati incaricati di proporre e gestire attività ed iniziative di tipo culturale, sportivo, ricreativo.

       

      .

      6. Su richiesta degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di istituto esperti di questioni

       

       sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo 4. Il Dirigente

       

       dovrà preventivamente autorizzare i loro interventi, sentito il parere del Consiglio di Istituto.

       

       

      8. Su richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate anche per svolgere attività di

       

       ricerca, conferenze, di attività culturali, sociali, a scopo benefico e solidaristico, attività seminariali, lavori di gruppo.

                                                                                                                                                                                                             

 



6. Come va redatta la richiesta di convocazione dell'assemblea d'istituto?

 


ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

 

"MALIGNANI"

 

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI


Approvato dal Collegio Docenti in data:

26 marzo 2002


Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:

18 aprile 2002


Approvato dal Consiglio di Istituto in data:

23 aprile 2002


Entra in vigore in data:

8 maggio 2002


TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO

 

1. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA: La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell'assemblea e l'ordine del

 

 giorno e dev'essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della

 

 convocazione stessa e vistarla.




ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"MALIGNANI"

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA


Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009


Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009


Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009


Nuova formulazione redatta in seguito all'emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.

 

TITOLO 2. IL DIRITTO DI ASSEMBLEA

(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )

 


9. L'assemblea di classe dovrà essere richiesta su apposito modulo al Dirigente Scolastico dagli studenti rappresentanti di classe

 

almeno cinque giorni prima dello svolgimento previsto, con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno e la dichiarazione di nulla

 

 osta degli insegnanti interessati.

 

 

 

Gruppo Torvis: Teresa Segatto, Giulia Mason, Gianmarco Romano.