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THE WEBQUEST (seconda parte)
7. Quanti giorni prima va redatta la richiesta di convocazione dell'assemblea di istituto?
8. Quando e come diventa ufficiale la convocazione dell'assemblea?
9. Quali tematiche possono essere oggetto delle assemblee?
7. Quanti giorni prima va redatta la richiesta di convocazione dell'assemblea di istiuto?
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 416
(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)
Integrato da
Legge 14 gennaio 1975, n. 1
Legge 11 ottobre 1977, n. 748
Legge 14 agosto 1982, n. 582
ora in
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Istituzione e riordinamento di organi collegiali
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
Capo VI - Norme particolari e transitorie
TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art. 44 Funzionamento delle assemblee studuntesche
La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
Titolo i - organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Approvato dal Collegio Docenti in data:
26 marzo 2002
Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:
18 aprile 2002
Approvato dal Consiglio di Istituto in data:
23 aprile 2002
Entra in vigore in data:
8 maggio 2002
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
4. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA:La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell'assemblea e
l'ordine del giorno e dev'essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare
la legittimità della convocazione stessa e vistarla.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009
Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009
Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009
Nuova formulazione redatta in seguito all'emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.
TITOLO 2. IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )
1. Tale richiesta deve essere inoltrata con preavviso di almeno una settimana e con una precisa indicazione dell'Ordine
del Giorno.
8. Quando e come diventa ufficiale la convocazione dell'assemblea?
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Approvato dal Collegio Docenti in data:
26 marzo 2002
Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:
18 aprile 2002
Approvato dal Consiglio di Istituto in data:
23 aprile 2002
Entra in vigore in data:
8 maggio 2002
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
3. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA: L'assemblea viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di
istituto o del 10% degli studenti. La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell'assemblea e l'ordine del giorno
e dev'essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della
convocazione stessa e vistarla. In caso di difficoltà di tipo logistico od organizzativo (ad es. uso alternativo dei locali nella stessa
giornata) verrà concordata una data diversa. La convocazione dell'Assemblea diventa ufficiale ed operativa con circolare del
preside o del coordinatore di sede, affissa all'albo, letta in tutte le classi e trascritta sul libretto personale in modo da rendere noto
l'avviso alle famiglie con anticipo di almeno quattro giorni.
9. Quali tematiche possono essere oggetto delle assemblee?
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 416
(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)
Integrato da
Legge 14 gennaio 1975, n. 1
Legge 11 ottobre 1977, n. 748
Legge 14 agosto 1982, n. 582
ora in
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Istituzione e riordinamento di organi collegiali
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
Capo VI - Norme particolari e transitorie
TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art. 43.- Assemblee studentesche.
Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore e artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
Titolo i - organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 13 - Assemblee studentesche
1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
DPR 24 GIUGNO 1994, N.249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
( in GU 29 luglio 1998, n.175)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 2 - Diritti
4. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità prevista dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo
costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obbiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Approvato dal Collegio Docenti in data:
26 marzo 2002
Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:
18 aprile 2002
Approvato dal Consiglio di Istituto in data:
23 aprile 2002
Entra in vigore in data:
8 maggio 2002
TITOLO 1: PRINCIPI FONDAMENTALI
2. FUNZIONI DELLE ASSEBLEE: "Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di
partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e
civile degli studenti." (art. 13, c. 1, T.U. 1994)
La partecipazione costruttiva alle assemblee, che costituisce un preciso diritto degli studenti, può essere perciò considerata come
un dovere civico a tutela di un interesse collettivo.
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
4. PARTECIPAZIONE DI ESPERTI: Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario di lezione, per un numero
massimo di quattro, "può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici,
indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno." (Art. 13, c. 6 T.U. 1994)
6. ATTIVITA' SEMINARIALI: Gli studenti possono utilizzare le ore di assemblea "per lo svolgimento di attività di
ricerca, di seminario e per lavori di gruppo", (art. 13, c. 7 T.U. 1994)) chiedendo, se lo ritengono opportuno, la
collaborazione del preside e degli insegnanti (questa possibilità vale anche per le assemblee di classe).
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009
Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009
Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009
Nuova formulazione redatta in seguito all'emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre
2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.
TITOLO 2. IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )
1. Le loro assemblee sono occasioni di partecipazione democratica , momenti di approfondimento dei problemi della
scuola e di formazione culturale e civile dei giovani.
6.Su richiesta degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di istituto esperti di questioni
sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo
4. Il Dirigente dovrà preventivamente autorizzare i loro interventi, sentito il parere del Consiglio di Istituto
.
8. Su richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate anche per svolgere attività di
ricerca, conferenze, di attività culturali, sociali, a scopo benefico e solidaristico, attività seminariali, lavori di gruppo.
10. Chi può intervenire come esterno durante le assemblee?
11. Quale è l'organo deputato ad autorizzare la partecipazione di eventuali esperti nell'ambito delle assemblee di istituto?
12. Chi può sciogliere un assemblea di istituto e, per quali motivi?
10. Chi può intervenire come esterno durante le assemblee?
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 416
(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)
Integrato da
Legge 14 gennaio 1975, n. 1
Legge 11 ottobre 1977, n. 748
Legge 14 agosto 1982, n. 582
ora in
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Istituzione e riordinamento di organi collegiali
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
Capo VI - Norme particolari e transitorie
TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art. 43.- Assemblee studentesche.
Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in un numero non superiore a Quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.
DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
Titolo i - organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 13 - Assemblee studentesche
6. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da
inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono
assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Approvato dal Collegio Docenti in data:
26 marzo 2002
Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:
18 aprile 2002
Approvato dal Consiglio di Istituto in data:
23 aprile 2002
Entra in vigore in data:
8 maggio 2002
TITOLO 2: ASSEMBLEE DI CLASSE
5. PRESENZA DEL PRESIDE E DEGLI INSEGNANTI: Alle assemblee possono assistere, oltre al Preside od un suo delegato,
gli insegnanti che lo desiderino
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
12. ASSISTERE ALL'ASSEMBLEA: Alle assemblee di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli
insegnanti che lo desiderino
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009
Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009
Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009
Nuova formulazione redatta in seguito all'emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre
2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.
TITOLO 2. DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )
10. Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda l'Assemblea di istituto , i singoli docenti in servizio per quanto riguarda le
assemblee di classe, hanno facoltà di intervenire nella discussione ed anche di interrompere le adunanze nel caso
constatino l' impossibilità di assicurarne uno svolgimento ordinato e corretto.
11. Quale è l'organo deputato ad autorizzare la partecipazione di eventuali esperti nell'ambito delle assemblee di istituto?
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(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)
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Legge 14 gennaio 1975, n. 1
Legge 11 ottobre 1977, n. 748
Legge 14 agosto 1982, n. 582
ora in
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Istituzione e riordinamento di organi collegiali
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
Capo VI - Norme particolari e transitorie
TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art. 43.- Assemblee studentesche.
Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in un numero non superiore a Quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
Titolo i - organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 13 - Assemblee studentesche
6. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta
la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti
da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Approvato dal Collegio Docenti in data:
26 marzo 2002
Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:
18 aprile 2002
Approvato dal Consiglio di Istituto in data:
23 aprile 2002
Entra in vigore in data:
8 maggio 2002
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
5. AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO DI ESPERTI: Tale partecipazione dev'essere autorizzata dal consiglio di istituto: è
perciò opportuno che il comitato studentesco programmi all'inizio dell'anno tutte le assemblee che prevedono l'intervento di
esperti esterni e chieda l'autorizzazione prescritta. Lo stesso comitato può chiedere la collaborazione di un apposito
insegnante referente per le assemblee o di altri insegnanti, per l'organizzazione degli interventi.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009
Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009
Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009
Nuova formulazione redatta in seguito all'emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre
2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.
TITOLO 2. IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )
6. Su richiesta degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di istituto esperti di questioni sociali,
culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo 4. Il Dirigente dovrà
preventivamente autorizzare i loro interventi, sentito il parere del Consiglio di Istituto.
12. Chi può sciogliere un assemblea di istituto e, per quali motivi?
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 416
(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)
Integrato da
Legge 14 gennaio 1975, n. 1
Legge 11 ottobre 1977, n. 748
Legge 14 agosto 1982, n. 582
ora in
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Istituzione e riordinamento di organi collegiali
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
Capo VI - Norme particolari e transitorie
TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art. 44.- Funzionamento delle assemblee studentesche
Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
Titolo i - organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato
svolgimento dell'assemblea.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Approvato dal Collegio Docenti in data:
26 marzo 2002
Approvato dai comitati studenteschi in seduta comune:
18 aprile 2002
Approvato dal Consiglio di Istituto in data:
23 aprile 2002
Entra in vigore in data:
8 maggio 2002
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
15. ORDINE INTERNO: Nel caso di violazione del regolamento o in caso di impossibilità di ordinato svolgimento
dell'assemblea, il presidente dell'assemblea stessa, il preside o un suo delegato possono sospendere l'assemblea.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009
Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009
Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009
Nuova formulazione redatta in seguito all'emanazione del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, della Legge 30 ottobre
2008, n. 169, del decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009.
TITOLO 2. IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )
10. Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda l'Assemblea di istituto , i singoli docenti in servizio per quanto riguarda le
assemblee di classe, hanno facoltà di intervenire nella discussione ed anche di interrompere le adunanze nel caso
constatino l' impossibilità di assicurarne uno svolgimento ordinato e corretto. In tal caso le lezioni riprenderanno secondo il
consueto orario.
Gruppo Torvis : Segatto Teresa, Mason Giulia, Romano Gianmarco.