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1. Quale normativa riconosce il diritto di assemblea degli studenti?
Art. 12 - Diritto di assemblea
Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Art. 13 - Assemblee studentesche
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli
e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte
degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
3. A chi ci si deve rivolgere per richiedere un'assemblea di istituto nella tua scuola?
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
5. Con quali modalità può essere organizzata l'assemblea di istituto?
Art. 13 - Assemblee studentesche
1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
•1. NUMERO DELLE ASSEMBLEE: Può essere indetta, al massimo, un'assemblea di istituto al mese, esclusi i 30 giorni anteriori alla conclusione delle lezioni, per la durata di una giornata: pertanto non è possibile frazionare le ore di assemblea in giorni diversi. Può invece essere richiesta un'altra assemblea mensile in orario extrascolastico, sempre compatibilmente con la disponibilità dei locali. Le assemblee di istituto devono essere, di norma, convocate a rotazione nei vari giorni della settimana.
•2. ARTICOLAZIONE DELLE ASSEMBLEE: In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. In tale caso vigono le stesse norme previste per l'assemblea generale.
•3. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA: L'assemblea viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell'assemblea e l'ordine del giorno e dev'essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla. In caso di difficoltà di tipo logistico od organizzativo (ad es. uso alternativo dei locali nella stessa giornata) verrà concordata una data diversa. La convocazione dell'Assemblea diventa ufficiale ed operativa con circolare del preside o del coordinatore di sede, affissa all'albo, letta in tutte le classi e trascritta sul libretto personale in modo da rendere noto l'avviso alle famiglie con anticipo di almeno quattro giorni.
•4. PARTECIPAZIONE DI ESPERTI: Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario di lezione, per un numero massimo di quattro, "può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno." (Art. 13, c. 6 T.U. 1994)
•5. AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO DI ESPERTI: Tale partecipazione dev'essere autorizzata dal consiglio di istituto: è perciò opportuno che il comitato studentesco programmi all'inizio dell'anno tutte le assemblee che prevedono l'intervento di esperti esterni e chieda l'autorizzazione prescritta. Lo stesso comitato può chiedere la collaborazione di un apposito insegnante referente per le assemblee o di altri insegnanti, per l'organizzazione degli interventi
•6. ATTIVITA' SEMINARIALI: Gli studenti possono utilizzare le ore di assemblea "per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo", (art. 13, c. 7 T.U. 1994)) chiedendo, se lo ritengono opportuno, la collaborazione del preside e degli insegnanti (questa possibilità vale anche per le assemblee di classe)
•7. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA: L'ordinato svolgimento dell'assemblea dev'essere assicurato da un presidente eletto dalla stessa assemblea per la durata dell'intero anno scolastico
•8. ELEZIONE DEL PRESIDENTE: Il presidente dell'assemblea di istituto viene eletto con voto segreto da tutti gli studenti della scuola: tutti i membri dell'assemblea sono eleggibili a tale carica. Fino al momento delle elezioni, la presidenza dell'assemblea spetta al presidente del comitato studentesco.Il primo dei non eletti alla carica di presidente dell'assemblea assume il ruolo di vicepresidente, che agisce in assenza del presidente stesso o su sua delega.
•9. RIMOZIONE DEL PRESIDENTE: In casi di palesi violazioni del regolamento da parte del presidente, quest'ultimo può essere rimosso dal suo incarico con il voto favorevole, espresso in modo segreto, di almeno 2/3 dell'assemblea su proposta di almeno 1/3 del comitato studentesco.
•10. SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE: In caso di dimissioni o di rimozione del presidente, il vicepresidente ne assume la carica, venendo sostituito nel suo ruolo dal secondo dei non eletti.
•11. VERBALIZZATORI: Il presidente, sentito il vicepresidente, nomina due segretari che procedono alla redazione del verbale. Il verbale, firmato dai verbalizzatori stessi e dal presidente dell'assemblea, viene approvato all'inizio dell'assemblea successiva..
•12. DIRITTO DI ASSISTERE ALL'ASSEMBLEA: Alle assemblee di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino
•13. DIRITTO DI INTERVENTO DEGLI STUDENTI: Durante l'assemblea tutti gli studenti hanno diritto di parlare iscrivendosi al dibattito presso la presidenza o chiedendo di intervenire per alzata di mano.
•14. QUORUM PER LE DELIBERE: L'assemblea prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei presenti, tranne che nei casi specificati da questo regolamento. Eccettuato il voto sulle persone, le votazioni avvengono in modo palese per alzata di mano.
•15. ORDINE INTERNO: Nel caso di violazione del regolamento o in caso di impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, il presidente dell'assemblea stessa, il preside o un suo delegato possono sospendere l'assemblea
•16. MODIFICHE AL REGOLAMENTO: l'assemblea, su iniziativa del comitato studentesco o del presidente, può proporre al Consiglio di Istituto modifiche al regolamento. Le proposte di modifica devono essere deliberate a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l'assemblea.
9. Quali tematiche possono essere oggetto delle assemblee?
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Approvato dal Collegio Docenti in data:
26 marzo 2002
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
ATTIVITA' SEMINARIALI: Gli studenti possono utilizzare le ore di assemblea "per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo", (art. 13, c. 7 T.U. 1994)) chiedendo, se lo ritengono opportuno, la collaborazione del preside e degli insegnanti (questa possibilità vale anche per le assemblee di classe).
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009
Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009
Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009
TITOLO 2 .IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )
2.L'assemblea degli studenti può deliberare di darsi una propria organizzazione interna tramite la costituzione di comitati incaricati di proporre e gestire attività ed iniziative di tipo culturale, sportivo, ricreativo.
Su richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate anche per svolgere attività di ricerca, conferenze, di attività culturali, sociali, a scopo benefico e solidaristico, attività seminariali, lavori di gruppo.
10. Chi può intervenire come esterno durante le assemblee?
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Approvato dal Collegio Docenti in data:
26 marzo 2002
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
•1. PARTECIPAZIONE DI ESPERTI: Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario di lezione, per un numero massimo di quattro, "può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno." (Art. 13, c. 6 T.U. 1994)
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Approvato dal Collegio Docenti in data: 11 marzo 2009
Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 29 aprile 2009
Entrato in vigore in data: 15 maggio 2009
TITOLO 2 .IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )
•2. Su richiesta degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di istituto esperti di questioni sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo 4. Il Dirigente dovrà preventivamente autorizzare i loro interventi, sentito il parere del Consiglio di Istituto.