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1.Quale normativa riconosce il diritto di assemblea degli studenti?
Il diritto di assemblea viene riconosciuto nelle seguenti normative:
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1º gennaio 1948
PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I - RAPPORTI CIVILI
Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 12 - Diritto di assemblea
1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416
Istituzione e riordinamento di organi collegiali
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art. 42- Diritto di assemblea.
Gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Art. 43- Assemblee studentesche.
Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore e artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
DPR 24 GIUGNO 1998, N. 249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
Art. 2 - Diritti
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e
di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
PREMESSA AI REGOLAMENTI
Lo statuto degli studenti e delle studentesse elenca i seguenti diritti:
- Diritto di riunione in assemblea
- Diritto di associazione all'interno della scuola
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TITOLO I - I DIRITTI
(articolo 2 DPR N.249 24 giugno 1998 Statuto delle Studentesse e degli Studenti)
- Gli studenti hanno diritto di riunirsi liberamente in associazione, di svolgere iniziative all'interno della scuola e di utilizzarne i locali.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
- RINVIO ALLA NORMATIVA: Le assemblee studentesche di tutte le sedi associate dell'ISIS Malignani si inquadrano nella normativa vigente ispirandosi ai principi legislativi citati negli articoli seguenti.
- FUNZIONE DELLE ASSEMBLEE: La partecipazione costruttiva alle assemblee, che costituisce un preciso diritto degli studenti, può essere perciò considerata come un dovere civico a tutela di un interesse collettivo.
2.Dove viene sancito il diritto dello studente ad essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola e alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola?
Il diritto dello studente ad essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola e alla partecipazione attiva alla vita della scuola viene sancito nelle seguenti normative:
DPR 24 GIUGNO 1998, N. 249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
Art. 2 - Diritti
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
PREMESSA AI REGOLAMENTI
Lo statuto degli studenti e delle studentesse elenca i seguenti diritti:
- Diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola
Dal POF si possono enucleare, oltre alla garanzia dei diritti ribaditi dalle dichiarazioni internazionali e dalla Costituzione italiana, con particolare rilievo per il diritto ad un'offerta formativa qualificata ed articolata in progetti ed attività integrative, i seguenti doveri degli studenti:
- Dovere di collaborazione responsabile
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TITOLO I - I DIRITTI
(articolo 2 DPR N.249 24 giugno 1998 Statuto delle Studentesse e degli Studenti)
6. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, ed in particolare di essere coinvolto nella programmazione e definizione degli obiettivi didattici, dei criteri di valutazione, nella scelta dei libri e del materiale didattico.
11. Lo studente ha diritto di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola.
3.A chi ci si deve rivolgere per richiedere un'assemblea di istituto nella tua scuola?
Per convocare un'assemblea di istituto ci si deve rivolgere al dirigente scolastico o al coordinatore di sede, dopo aver ottenuto il consenso da parte del 10% degli studenti o su richiesta della maggioranza del comitato studentesco dell'istituto.
Le norme di riferimento sono le seguenti:
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
TITOLO III - ASSEMBLEE DI ISTITUTO
- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA: L'assemblea viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell'assemblea e l'ordine del giorno e dev'essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TITOLO II - IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994)
- L'assemblea di istituto viene richiesta al Dirigente Scolastico dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto o dai rappresentanti di un Comitato studentesco di Istituto che riunisca i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe o da un numero di studenti pari al 10% della popolazione scolastica dell'Istituto.
4.Quali sono le condizioni da osservare per avere il consenso all'assemblea?
Le condizioni da osservare per avere il consenso dell'assemblea vengono sancite nelle normartive:
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 13 - Assemblee studentesche
6.E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
3.La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416
Istituzione e riordinamento di organi collegiali
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art. 43.- Assemblee studentesche.
E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in un numero non superiore a Quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
Regolamento delle assemblee degli studenti e dei genitori
TITOLO 1: PRINCIPI FONDAMENTALI
Regolamento delle assemblee:
Il regolamento delle assemblee studentesche viene approvato in seduta comune dai comitati studenteschi degli Istituti associati a voto palese e a maggioranza assoluta dei presenti. Il regolamento, nel suo complesso, viene poi adottato dal Consiglio di Istituto, sentite le proposte dei genitori presenti nell'organo per quanto attiene alla regolamentazione delle loro assemblee.
TITOLO 2: ASSEMBLEE DI CLASSE
- FREQUENZA: Le assemblee di classe possono essere indette con una frequenza massima di una al mese, esclusi i 30 giorni anteriori alla conclusione delle lezioni, per una durata non superiore alle due ore mensili dell'orario di lezione. Altra eventuale assemblea mensile può essere richiesta in orario extrascolastico, compatibilmente con la disponibilità dei locali
- ROTAZIONE: Le assemblee di classe non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e nella disciplina dello stesso insegnante
- CONVOCAZIONE: La data dell'assemblea, unitamente all'ordine del giorno, dev'essere preventivamente comunicata al coordinatore di sede (5 giorni prima). La richiesta di convocazione viene effettuata da uno o entrambi i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe.
- SVOLGIMENTO: Gli stessi rappresentanti presiedono l'assemblea e ne assicurano l'ordinato svolgimento, redigendo o facendo redigere ad un membro della classe il verbale da inserire nell'apposito quaderno.
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA: L'assemblea viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell'assemblea e l'ordine del giorno e dev'essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla. In caso di difficoltà di tipo logistico od organizzativo (ad es. uso alternativo dei locali nella stessa giornata) verrà concordata una data diversa. La convocazione dell'Assemblea diventa ufficiale ed operativa con circolare del preside o del coordinatore di sede, affissa all'albo, letta in tutte le classi e trascritta sul libretto personale in modo da rendere noto l'avviso alle famiglie con anticipo di almeno quattro giorni.
5.Con quali modalità può essere organizzata l'assemblea di istituto?
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
Le norme di riferimento sono le seguenti:
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
SEZIONE II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art. 13 - Assemblee studentesche
2.Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
1. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
DPR 24 GIUGNO 1998, N. 249
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
Art. 2
Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416
(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)
Art. 43.- Assemblee studentesche.
Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Art. 44.- Funzionamento delle assemblee studentesche.
L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
Regolamento delle assemblee degli studenti e dei genitori
TITOLO 1: PRINCIPI FONDAMENTALI
3.TIPI DI ASSEMBLEE:
"Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto"
(art. 13, c. 2, T.U. 1994).
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
4.PARTECIPAZIONE DI ESPERTI:
Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario di lezione, per un numero massimo di quattro, "può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno."
(Art. 13, c. 6 T.U. 1994)
6. ATTIVITA' SEMINARIALI:
Gli studenti possono utilizzare le ore di assemblea "per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo", (art. 13, c. 7 T.U. 1994)) chiedendo, se lo ritengono opportuno, la collaborazione del preside e degli insegnanti (questa possibilità vale anche per le assemblee di classe).
6.Come va redatta la richiesta di convocazione dell'assemblea di istituto?
Tale richiesta deve essere inoltrata con preavviso di almeno una settimana e con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno.
Le normative di riferimento sono le seguenti:
Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416
(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)
TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art. 44.- Funzionamento delle assemblee studentesche.
La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TITOLO II - IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )
3. Tale richiesta deve essere inoltrata con preavviso di almeno una settimana e con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
TITOLO III - ASSEMBLEE DI ISTITUTO
3. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA: La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell'assemblea e l'ordine del giorno...
7. Quanti giorni prima va redatta la richiesta di convocazione dell'assemblea di istituto?
La richiesta va redatta almeno 5 giorni prima della convocazione.
Le normative di riferimento sono:
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
SEZIONE II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
Regolamento delle assemblee degli studenti e dei genitori
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
3.CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA:
L'assemblea viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell'assemblea e l'ordine del giorno e dev'essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla. In caso di difficoltà di tipo logistico od organizzativo (ad es. uso alternativo dei locali nella stessa giornata) verrà concordata una data diversa. La convocazione dell'Assemblea diventa ufficiale ed operativa con circolare del preside o del coordinatore di sede, affissa all'albo, letta in tutte le classi e trascritta sul libretto personale in modo da rendere noto l'avviso alle famiglie con anticipo di almeno quattro giorni.
Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416
(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)
TITOLO 2
Art.44.
La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TITOLO II - IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994)
Art.3.
Tale richiesta deve essere inoltrata con preavviso di almeno una settimana e con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno.
8. Quando e come diventa ufficiale la convocazione dell'assemblea?
La convocazione dell'assemblea diventa ufficiale ed operativa con circolare del preside o del coordinatore di sede, affissa all'albo, letta in tutte le classi e trascritta sul libretto personale in modo da rendere noto l'avviso alle famiglie con anticipo di almeno quattro giorni.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TITOLO II - IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994)
Art.3.
Le riunioni in orario di lezione del Comitato Studentesco sono autorizzate in forma scritta dalla Dirigente, con l'indicazione della loro durata.
Regolamento delle assemblee degli studenti e dei genitori
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
3.CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA:
L'assemblea viene convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell'assemblea e l'ordine del giorno e dev'essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al coordinatore di sede, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla. In caso di difficoltà di tipo logistico od organizzativo (ad es. uso alternativo dei locali nella stessa giornata) verrà concordata una data diversa. La convocazione dell'Assemblea diventa ufficiale ed operativa con circolare del preside o del coordinatore di sede, affissa all'albo, letta in tutte le classi e trascritta sul libretto personale in modo da rendere noto l'avviso alle famiglie con anticipo di almeno quattro giorni.
9. Quali tematiche possono essere oggetto delle assemblee?
Le tematiche che possono essere oggetto delle assemblee sono di tipo sociale, culturale, scientifico e a richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Normative di riferimento:
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
SEZIONE II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art. 13 - Assemblee studentesche
6.Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
7.A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Regolamento delle assemblee degli studenti e dei genitori
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
PARTECIPAZIONE DI ESPERTI:
Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario di lezione, per un numero massimo di quattro, "può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno." (Art. 13, c. 6 T.U. 1994)
ATTIVITA' SEMINARIALI:
Gli studenti possono utilizzare le ore di assemblea "per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo", (art. 13, c. 7 T.U. 1994)) chiedendo, se lo ritengono opportuno, la collaborazione del preside e degli insegnanti (questa possibilità vale anche per le assemblee di classe).
Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416
(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)
TITOLO 2 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art.43.
Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore e artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in un numero non superiore a Quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto .
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TITOLO 2 - IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994)
6.Su richiesta degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di istituto esperti di questioni sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo 4. Il Dirigente dovrà preventivamente autorizzare i loro interventi, sentito il parere del Consiglio di Istituto.
8.Su richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate anche per svolgere attività di ricerca, conferenze, di attività culturali, sociali, a scopo benefico e solidaristico, attività seminariali, lavori di gruppo.
10. Chi può intervenire come esterno durante le assemblee?
Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
Normative di riferimento:
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art. 13 - Assemblee studentesche
6.E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Regolamento delle assemblee degli studenti e dei genitori
TITOLO 2: ASSEMBLEE DI CLASSE
5.PRESENZA DEL PRESIDE E DEGLI INSEGNANTI:
Alle assemblee possono assistere, oltre al Preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TITOLO II - IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994)
TITOLO 2 .IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
10.Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda l'Assemblea di istituto , i singoli docenti in servizio per quanto riguarda le assemblee di classe, hanno facoltà di intervenire nella discussione ed anche di interrompere le adunanze nel caso constatino l' impossibilità di assicurarne uno svolgimento ordinato e corretto. In tal caso le lezioni riprenderanno secondo il consueto orario.
11. Quale è l'organo deputato ad autorizzare la partecipazione di eventuali esperti
nell'ambito delle assemblee di istituto?
Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
Normative di riferimento:
Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416
(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)
TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art. 43.- Assemblee studentesche
Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in un numero non superiore a Quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 13 - Assemblee studentesche
6. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TITOLO II - IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 13 D.L. 297 16 aprile 1994 )
6. Su richiesta degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di istituto esperti di questioni sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo 4. Il Dirigente dovrà preventivamente autorizzare i loro interventi, sentito il parere del Consiglio di Istituto.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MALIGNANI"
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
TITOLO III - ASSEMBLEE DI ISTITUTO
5. AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO DI ESPERTI:
Tale partecipazione dev'essere autorizzata dal consiglio di istituto: è perciò opportuno che il comitato studentesco programmi all'inizio dell'anno tutte le assemblee che prevedono l'intervento di esperti esterni e chieda l'autorizzazione prescritta. Lo stesso comitato può chiedere la collaborazione di un apposito insegnante referente per le assemblee o di altri insegnanti, per l'organizzazione degli interventi.